Regole di diritto di famiglia: Regola 38-Ricorsi

REGOLE CHE SI APPLICANO NEI RICORSI ALLA CORTE DIVISIONALE E ALLA CORTE D’APPELLO
38. (1) articoli 61, 62 e 63 del codice di Procedura Civile si applicano, con le necessarie modifiche, comprese quelle apportate in subrules (2) e (3),

(a) se si può ricorrere alla Divisione del Tribunale o della Corte d’Appello;

(b) se il ricorso per la Divisionale del Tribunale o della Corte d’Appello è richiesto,
in un caso di diritto di famiglia, come descritto in sottoregola 1 (2). O. Reg. 89/04, S. 13.

MODIFICHE NEI RICORSI PER LA PROTEZIONE DEI MINORI
(2) Se il ricorso viene presentato in un caso ai sensi della legge sui servizi per l’infanzia e la famiglia, si applicano i seguenti periodi di tempo anziché i periodi menzionati nelle disposizioni di riferimento del Regolamento di procedura civile:

1. Il termine di cui alla clausola 61.09 (1) (a) è di 14 giorni dopo il deposito della notifica di ricorso se non vi è alcuna trascrizione.

2. Il periodo di tempo di cui alla clausola 61.09 (1) (b) è di 30 giorni dopo aver ricevuto la notifica che la prova è stata trascritta.

3. Il periodo di tempo di cui alla clausola 61.12 (2) è di 30 giorni dopo la notifica del libro di appello e del compendio, del libro di esposizione, della trascrizione delle prove, se presente, e del factum del ricorrente.

4. Il termine di cui alla clausola 61.13 (2) (a) è di 30 giorni dopo che il cancelliere riceve la notifica della trascrizione delle prove.

5. Il termine di cui al punto 61.13, paragrafo 2, lettera b), è di sei mesi dopo il deposito della notifica di ricorso.

6. Il periodo di tempo di cui alla sottoregola 62.02 (2) per servire l’avviso di mozione per il congedo di ricorso è di 30 giorni. O. Reg. 89/04, s.13; O. Reg. 76/06, s. 10 (1).

APPELLO DI ORDINE TEMPORANEO IN CHILD AND FAMILY SERVICES ACT CASO
(3) In un appello di un ordine temporaneo fatto in un caso ai sensi del Child and Family Services Act e portato al tribunale divisionale ai sensi della clausola 19 (1) (b) della legge Corti di giustizia, la mozione per il congedo di appello deve essere combinato con l’avviso di appello e sentito insieme al ricorso. O. Reg. 89/04, S. 13.

RICORSI AL TRIBUNALE SUPERIORE DI GIUSTIZIA
(4) Subrules (5) (45) si applicano a un appello da un ordine di Ontario Corte di Giustizia di un Tribunale Superiore di Giustizia,

(a) l’articolo 48 della Legge sul diritto di Famiglia;

(b) l’articolo 73 del Bambini di Legge di Legge di Riforma;

(c) sezioni 69 e 156 del Bambino e della Famiglia Servizi di Atto;

(d) articolo 40 del Interjurisdictional gli Ordini di Sostegno Atto, 2002;

(e) l’articolo 40 della corte di Giustizia Atto; e

f) qualsiasi altro statuto cui si applica il presente regolamento, a meno che lo statuto non preveda un’altra procedura. O. Reg. 89/04, S. 13.

COME INIZIARE APPELLO
(5) Per avviare un ricorso contro un ordine finale di Ontario Corte di Giustizia di un Tribunale Superiore di Giustizia ai sensi delle disposizioni elencate nell’sottoregola (4), una parte,

(a) entro 30 giorni dalla data dell’ordine o della decisione impugnata da servire con un preavviso di ricorso (Modulo 38) da un regolare servizio,
(i) ogni altra parte interessata dal ricorso o il diritto di fare ricorso,
(ii) alla cancelleria del tribunale del luogo in cui è stato fatto l’ordine, e
(iii) se il ricorso è sotto l’articolo 69 del Bambino e della Famiglia Servizi di Atto, ogni altra persona avente diritto a notificare ai sensi della sottosezione 39 (3) di tale atto che è apparso in udienza; e

(b) entro 10 giorni dopo aver notificato l’avviso di ricorso, depositarlo. O. Reg. 89/04, S. 13.

AVVIO DEL RICORSO DI ORDINE TEMPORANEO
(6) Subrule (5) si applica all’avvio di un ricorso da un ordine temporaneo della Corte di giustizia dell’Ontario alla Corte Superiore di giustizia, tranne che l’avviso di appello deve essere notificato entro sette giorni dalla data dell’ordine temporaneo. O. Reg. 89/04, S. 13.

SAME, CHILD AND FAMILY SERVICES ACT CASE
(7) Per avviare un ricorso da un ordine temporaneo della Corte di giustizia dell’Ontario alla Corte superiore di giustizia in un caso ai sensi del Child and Family Services Act, subrule (5) si applica e l’avviso di appello deve essere notificato entro 30 giorni dalla data dell’ordine temporaneo. O. Reg. 89/04, S. 13.

NOME DELLA CAUSA IMMUTATO
(8) Il nome di una causa in un ricorso deve essere lo stesso del nome della causa nell’ordine impugnato da e deve identificare le parti come ricorrente e convenuto. O. Reg. 89/04, S. 13.

RICORSO DEL CONVENUTO
(9) Se il convenuto in un ricorso vuole anche impugnare lo stesso ordine, questa regola si applica, con le necessarie modifiche, al ricorso del convenuto e i due ricorsi devono essere ascoltati insieme. O. Reg. 89/04, S. 13.

MOTIVI INDICATI NELL’AVVISO DI APPELLO
(10) L’avviso di appello deve indicare l’ordine che il ricorrente vuole che la corte d’appello faccia e i motivi legali per il ricorso. O. Reg. 89/04, S. 13.

ALTRI MOTIVI
(11) All’udienza del ricorso, nessun motivo diverso da quelli indicati nell’avviso di appello può essere sostenuto a meno che il tribunale non dia il permesso. O. Reg. 89/04, S. 13.

TRASCRIZIONE DELLE PROVE
(12) Se il ricorso richiede una trascrizione delle prove, il ricorrente deve, entro 30 giorni dal deposito della notifica di ricorso, presentare la prova che la trascrizione è stata ordinata. O. Reg. 89/04, S. 13.

CONSULTAZIONE CON IL CONVENUTO
(13) Il ricorrente determina se il ricorso richiede una trascrizione delle prove in consultazione con il convenuto. O. Reg. 89/04, S. 13.

ACCORDO SULLE PROVE DA TRASCRIVERE
(14) Se il ricorrente e il convenuto concordano su quali prove devono essere trascritte, il ricorrente ordina la trascrizione delle prove concordate. O. Reg. 89/04, S. 13.

NESSUN ACCORDO
(15) Se il ricorrente e il convenuto non sono d’accordo, il ricorrente ordina una trascrizione di tutte le prove orali dall’udienza della decisione impugnata a meno che il tribunale non disponga diversamente. O. Reg. 89/04, S. 13.

DOVERE DI REPORTER DEL TRIBUNALE
(16) Quando il reporter del tribunale ha completato la trascrizione, lui o lei deve informare tempestivamente il ricorrente, il convenuto e l’ufficio del tribunale nel tribunale in cui sarà ascoltato il ricorso. O. Reg. 89/04, S. 13.

CONTENUTO DEL VERBALE DI RICORSO DEL RICORRENTE
(17) Il verbale di ricorso del ricorrente deve contenere una copia dei seguenti documenti, nel seguente ordine:

1. Un sommario che descrive ogni documento, compreso ogni mostra, per la sua natura e la data e, per una mostra, per numero di esposizione o lettera.

2. L’avviso di appello.

3. L’ordine di essere impugnata, come firmato, e le eventuali ragioni addotte dal tribunale appello da, così come un’ulteriore copia stampata dei motivi se sono scritti a mano.

4. Una trascrizione delle prove orali.

5. Qualsiasi altro materiale che era davanti alla corte appello da e che è necessario per il ricorso. O. Reg. 89/04, S. 13.

CONTENUTO DEL FACTUM DEL RICORRENTE
(18) Il factum del ricorrente non deve essere lungo più di 30 pagine, deve essere firmato dall’avvocato del ricorrente o, in caso contrario, dal ricorrente e deve essere composto dalle seguenti parti, contenenti paragrafi numerati consecutivamente dall’inizio alla fine del factum:

1. Parte 1: Identificazione. Una dichiarazione che identifica il ricorrente e convenuto e la corte appello da, e indicando il risultato in tale corte.

2. Parte 2: Panoramica. Una breve panoramica del caso e le questioni sul ricorso.

3. Parte 3: Fatti. Una breve sintesi dei fatti rilevanti per il ricorso, con riferimento alle prove per pagina e riga, se necessario.

4. Parte 4: Problemi. Una breve dichiarazione di ogni questione, seguita da un breve argomento che si riferisce alla legge relativa a tale questione.

5. Parte 5: Ordine. Una dichiarazione precisa dell’ordine che la corte d’appello è chiamata a fare, compresa l’eventuale ordine per le spese.

6. Parte 6: Stima del tempo. Una stima di quanto tempo sarà necessario per l’argomento orale del ricorrente, esclusa la risposta all’argomento del convenuto.

7. Parte 7: Elenco delle autorità. Un elenco di tutti gli statuti, regolamenti, norme, casi e altre autorità di cui al factum.

8. Parte 8: Legislazione. Una copia di tutte le disposizioni pertinenti di statuti, regolamenti e norme. O. Reg. 89/04, S. 13.

resistente FACTUM E RICORSO RECORD
(19) Il convenuto dovrà, entro i termini stabiliti nel sottoregola (21) e (22), servire in ogni altra parte del ricorso e file,

(a) di un partecipante factum (sottoregola (20)); e

(b) se del caso, un partecipante appello record contenente una copia di qualsiasi materiale che era prima che il tribunale di appello con la quale sono necessarie per il ricorso, ma non sono inclusi nel ricorrente il ricorso di record. O. Reg. 89/04, S. 13.

CONTENUTO DEL FACTUM DEL CONVENUTO
(20) Il factum del convenuto non deve essere lungo più di 30 pagine, deve essere firmato dall’avvocato del convenuto o, in caso contrario, dal convenuto e deve essere composto dalle seguenti parti, contenenti paragrafi numerati consecutivamente dall’inizio alla fine del factum:

1. Parte 1: Panoramica. Una breve panoramica del caso e le questioni sul ricorso.

2. Parte 2: Fatti. Una breve dichiarazione dei fatti nel factum del ricorrente che il convenuto accetta come corretta e i fatti che il convenuto dice non sono corretti, e una breve sintesi di eventuali fatti aggiuntivi invocati dal convenuto, con riferimento alle prove per pagina e riga, se necessario.

3. Parte 3: Problemi. Una dichiarazione della posizione del convenuto su ogni questione sollevata dal ricorrente, seguita da un breve argomento che si riferisce alla legge relativa a tale questione.

4. Parte 4: Problemi aggiuntivi. Una breve dichiarazione di ogni ulteriore questione sollevata dal convenuto, seguita da una breve argomentazione che si riferisce alla legge relativa a tale questione.

5. Parte 5: Ordine. Una dichiarazione precisa dell’ordine che la corte d’appello è chiamata a fare, compresa l’eventuale ordine per le spese.

6. Parte 6: Stima del tempo. Una stima di quanto tempo sarà necessario per l’argomento orale del convenuto.

7. Parte 7: Elenco delle autorità. Un elenco di tutti gli statuti, regolamenti, norme, casi e altre autorità di cui al factum.

8. Parte 8: Legislazione. Una copia di tutte le disposizioni pertinenti di statuti, regolamenti e norme non incluse nel factum del ricorrente. O. Reg. 89/04, S. 13.

SCADENZE PER LA PUBBLICAZIONE E IL DEPOSITO DI DOCUMENTI E FACTUM DIVERSI DAI casi CHILD AND FAMILY SERVICES ACT
(21) Ad eccezione dei ricorsi nei casi previsti dal Child and Family Services Act, si applicano le seguenti scadenze per la pubblicazione di documenti e factum di appello:

1. Se è richiesta una trascrizione, il verbale di ricorso e il factum del ricorrente sono notificati al convenuto e a qualsiasi altra persona avente diritto di essere ascoltata nel ricorso e presentati entro 60 giorni dalla data di ricezione della notifica della trascrizione delle prove.

2. Se non è richiesta alcuna trascrizione, il verbale di ricorso e il factum del ricorrente sono notificati al convenuto e a qualsiasi altra persona legittimata ad essere ascoltata nel ricorso e presentati entro 30 giorni dal deposito dell’avviso di ricorso.

3. Il verbale di ricorso e il factum del convenuto sono notificati al ricorrente e a qualsiasi altra persona avente diritto di essere ascoltati sul ricorso e presentati entro 60 giorni dalla pubblicazione del verbale di ricorso e del factum del ricorrente. O. Reg. 89/04, S. 13.

SCADENZE PER SERVIRE E DEPOSITO DI RECORD E FACTUMS IN CHILD AND FAMILY SERVICES ACT CASES
(22) Per i ricorsi dei casi ai sensi del Child and Family Services Act, si applicano le seguenti scadenze per servire record di appello e factums:

1. Se è richiesta una trascrizione, il verbale di ricorso e il factum del ricorrente sono notificati al convenuto e a qualsiasi altra persona avente diritto di essere ascoltata nel ricorso e presentati entro 30 giorni dalla data di ricezione della notifica della trascrizione delle prove.

2. Se non è richiesta alcuna trascrizione, il verbale di ricorso e il factum del ricorrente sono notificati al convenuto e a qualsiasi altra persona legittimata ad essere ascoltata nel ricorso e presentati entro 14 giorni dal deposito dell’avviso di ricorso.

3. Il verbale e il factum di ricorso del convenuto sono notificati al ricorrente e a qualsiasi altra persona avente diritto di essere ascoltati sul ricorso e presentati entro 30 giorni dalla pubblicazione del verbale e del factum di ricorso del ricorrente. O. Reg. 89/04, S. 13.

PROGRAMMAZIONE DELL’UDIENZA
(23) Quando il record di appello del ricorrente e il factum sono stati depositati e il factum del convenuto e il record di appello, se del caso, sono stati depositati, o il tempo per il loro deposito è scaduto, l’impiegato deve pianificare il ricorso per l’udienza. O. Reg. 89/04, S. 13.

PRONTA UDIENZA DEI RICORSI CFSA
(24) Un ricorso ai sensi del Child and Family Services Act deve essere ascoltato entro 60 giorni dopo la registrazione del factum e del ricorso del ricorrente. O. Reg. 76/06, s. 10 (2).

MOZIONI IN APPELLO
(25) Se una persona deve presentare una mozione in appello, si applica la regola 14 con le necessarie modifiche alla mozione. O. Reg. 89/04, S. 13.

SICUREZZA PER i COSTI DI APPELLO
(26) In un movimento dal resistente per la sicurezza per i costi, il giudice può emettere un ordine di protezione per i costi che è giusto, se è accertato che,

(a) c’è una buona ragione per credere che l’appello è uno spreco di tempo, un fastidio, o un abuso del processo di corte e che la ricorrente dispone di attività sufficienti a Ontario a pagare le spese del ricorso;

(b) un ordine per la sicurezza per i costi potrebbe essere fatta contro il ricorrente sotto sottoregola 24 (13); o

(c) per altre buone ragioni, la sicurezza per i costi dovrebbe essere ordinata. O. Reg. 89/04, S. 13.

LICENZIAMENTO PER MANCATO RISPETTO DELL’ORDINE
(27) Se un ricorrente non obbedisce a un ordine sotto subrule (26), il tribunale può in mozione respingere il ricorso. O. Reg. 89/04, S. 13.

MOZIONE PER GIUDIZIO SOMMARIO IN APPELLO
(28) Dopo la presentazione della notifica di appello, il convenuto o qualsiasi altra persona che ha diritto ad essere ascoltata in appello può presentare una mozione per giudizio sommario o per decisione sommaria su una questione legale senza un’udienza del ricorso, e la regola 16 si applica alla mozione con le modifiche necessarie. O. Reg. 89/04, S. 13.

MOZIONE PER RICEVERE ULTERIORI PROVE
(29) Qualsiasi persona legittimata ad essere ascoltata nell’appello può presentare una mozione per ammettere ulteriori prove ai sensi della clausola 134 (4) (b) della legge sulle corti di giustizia. O. Reg. 89/04, S. 13.

MOVIMENTO PER il LICENZIAMENTO PER il RITARDO
(30) Se il ricorrente non ha,

(a) ha presentato la prova che una trascrizione di prove è stato ordinato sotto sottoregola (12);

(b) servito e presentato il ricorso record e factum entro i termini stabiliti nel sottoregola (21) e (22) e / o tempi più lunghi, è stato ordinato dal tribunale,
il convenuto può presentare una mozione (Modulo 14B) il ricorso respinto per il ritardo. O. Reg. 89/04, S. 13.

REVOCA DEL RICORSO
(31) Il ricorrente può ritirare il ricorso notificando una notifica di recesso (modulo 12) a tutte le altre parti e depositandola. O. Reg. 89/04, S. 13.

RECESSO RITENUTO
(32) Se una persona serve un avviso di ricorso e non lo presenta entro 10 giorni come richiesto dalla clausola (5) (b), il ricorso sarà considerato ritirato a meno che il tribunale non ordini diversamente. O. Reg. 89/04, S. 13.

SOGGIORNI AUTOMATICI IN ATTESA DI APPELLO, ORDINI DI SUPPORTO
(33) La notifica di un avviso di ricorso da un ordine temporaneo o finale non rimane un ordine di supporto o un ordine che impone un ordine di supporto. O. Reg. 89/04, S. 13.

ALTRI ORDINI DI PAGAMENTO
(34) La notifica di un avviso di ricorso da un ordine temporaneo o definitivo rimane, fino alla disposizione del ricorso, qualsiasi altro ordine di pagamento effettuato nell’ambito dell’ordine temporaneo o definitivo. O. Reg. 89/04, s.13; O. Reg. 76/06, s. 10 (3).

SOGGIORNO PER ORDINE DEL TRIBUNALE
(35) Un’ordinanza temporanea o definitiva può essere sospesa a qualsiasi condizione che la corte ritenga appropriata,

(a) da un’ordinanza del tribunale che ha emesso l’ordinanza;

(b) da un’ordinanza della Corte superiore di giustizia. O. Reg. 89/04, S. 13.

SCADENZA DEL SOGGIORNO CONCESSO DAL TRIBUNALE CHE HA EMESSO L’ORDINE
(36) Il soggiorno concesso ai sensi della clausola (35) (a) scade se non viene notificata alcuna notifica di ricorso e il tempo per il servizio è scaduto. O. Reg. 89/04, S. 13.

POTERI DELLA CORTE SUPERIORE DI GIUSTIZIA
(37) Una sospensione concessa in virtù della regola secondaria (35) può essere annullata o modificata dalla Corte Superiore di giustizia. O. Reg. 89/04, S. 13.

EFFETTO DEL SOGGIORNO IN GENERALE
(38) Se un ordine è sospeso, non possono essere prese misure ai sensi dell’ordine o per la sua esecuzione, tranne,

(a) con ordinanza della Corte superiore di giustizia; o

(b) come previsto nelle sottoregole (39) e (40). O. Reg. 89/04, S. 13.

REGOLAMENTO DELL’ORDINE
(39) Un soggiorno non impedisce il regolamento o la firma dell’ordine. O. Reg. 89/04, S. 13.

ATTO DI ESECUZIONE
(40) Un soggiorno non impedisce l’emissione di un atto di sequestro e vendita o il deposito del mandato in un ufficio dello sceriffo o in un ufficio del registro fondiario, ma nessuna istruzione o direzione per far rispettare il mandato deve essere data a uno sceriffo mentre il soggiorno rimane in vigore. O. Reg. 89/04, S. 13.

CERTIFICATO DI SOGGIORNO
(41) Se un ordine è rimasto, l’impiegato del tribunale che ha concesso il soggiorno deve, se richiesto da una parte del ricorso, rilasciare un certificato di soggiorno nel modulo 63A secondo le regole di procedura civile con le necessarie modifiche. O. Reg. 89/04, S. 13.

ORDINE DI SOGGIORNO DI SOSTEGNO
(42) Una parte che ottiene un ordine di soggiorno di sostegno deve ottenere un certificato di soggiorno sotto subrule (41) e depositarlo immediatamente nell’ufficio del direttore dell’Ufficio di responsabilità familiare se il soggiorno si riferisce a un ordine di sostegno in esecuzione da parte del Direttore. O. Reg. 89/04, S. 13.

CERTIFICATO DEPOSITATO PRESSO L’UFFICIO DELLO SCERIFFO
(43) Se un certificato di soggiorno è depositato presso l’ufficio dello sceriffo, lo sceriffo non deve iniziare o continuare l’esecuzione dell’ordine fino a quando non ha accertato che il soggiorno non è più in vigore. O. Reg. 89/04, S. 13.

RICHIESTA DI CERTIFICATO
(44) Una richiesta di certificato di soggiorno ai sensi della sottoregola (41) deve indicare se il soggiorno è ai sensi della sottoregola (34) o per ordine ai sensi della sottoregola (35) e, se ai sensi della sottoregola (35), deve indicare le indicazioni dell’ordine. O. Reg. 89/04, S. 13.

ANNULLAMENTO DELL’ATTO DI ESECUZIONE
(45) Il giudice può annullare l’emissione o il deposito di un atto di sequestro e vendita se la parte che fa la mozione o il ricorrente dà sicurezza soddisfacente alla corte. O. Reg. 89/04, S. 13.

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