Importazione di una barca non CE in Europa-Tasse – Unione Europea
Importazione di una barca non CE in Europa: come importare una barca nell’UE
Tutte le imbarcazioni ad uso privato battenti bandiera non UE possono navigare liberamente nelle acque dell’UE entro un periodo massimo di 18 mesi, vale a dire in linea di scarico, oltre il quale incorrono in un obbligo di importazione definitiva con pagamento di dazi doganali e IVA.
Il periodo di scarico è interrotto nel caso di navi tenute in deposito, purché rispettino le seguenti condizioni:
- il luogo in cui la nave è immagazzinata è notificato all’autorità doganale locale allegando la licenza di navigazione con richiesta di apposizione dei sigilli;
- la nave rimane in ammasso per almeno tre mesi consecutivi;
- al termine del periodo di ammasso, la stessa autorità doganale rimuoverà i sigilli e restituirà il documento di navigazione.
È quindi possibile, date le suddette condizioni, utilizzarli permanentemente nelle acque UE?
La risposta è sì, a condizione che i seguenti requisiti siano soddisfatti:
- Regolarizzazione delle importazioni presso un ufficio doganale marittimo;
- Pagamento delle tasse previste dalla dichiarazione doganale;
- Presentazione della richiesta ad un ufficio marittimo, al fine di sanare la nazionalizzazione di successo.
In tali casi, l’IVA deve essere pagata all’importazione di imbarcazioni da diporto di origine straniera o battenti bandiera di un paese al di fuori dell’Unione Europea e deve essere pagata direttamente alla dogana di entrata, sulla base del documento doganale.
L’IVA all’importazione è verificata mediante una fattura doganale emessa dagli uffici doganali.
Importare una barca non CE in Europa: cos’è la certificazione CE per le barche?
Un’altra condizione essenziale per la nazionalizzazione delle imbarcazioni extracreazionali e per la navigazione nelle acque europee è che le navi portino la marcatura CE.
In caso contrario, sarà necessario dimostrare che essi erano stati commercializzati o costruiti nella zona comunitaria prima del 1998, ossia quando sono stati costruiti e abilitati alla navigazione sulla base dei criteri tecnici stabiliti dalla legge 50/71.
La direttiva 2013/53/UE stabilisce che le imbarcazioni di nuova costruzione, lunghe fino a 24 metri e utilizzate per scopi ricreativi e sportivi, devono recare la marcatura CE ai fini del libero scambio all’interno dello Spazio Economico Europeo.
Il processo di marcatura CE per le imbarcazioni da diporto garantisce ai proprietari e ai cantieri che i loro yacht soddisfano i più elevati standard di sicurezza,e di conseguenza contribuisce a rafforzare il loro valore commerciale e qualitativo per tutta la durata della loro vita.
Importare una barca non CE in Europa: come vengono calcolate le tasse di importazione?
Partendo dal principio secondo cui l’IVA è applicabile a tutte le importazioni effettuate da chiunque, l’IVA dovuta per tutte le merci introdotte nel territorio di uno Stato e originarie di territori non UE deve essere considerata in base allo stesso principio.
In questo caso specifico, l’importazione di un’imbarcazione da diporto battente bandiera anon-UE è da considerarsi soggetta all’IVA italiana, da versare direttamente alla dogana di entrata in virtù del documento doganale.
È pacifico che la mera ammissione temporanea non è considerata importazione, con conseguente esenzione totale dai dazi all’importazione e dalle imposte, e lo stesso vale per l’importazione di beni che non sono imponibili ai fini IVA, come le navi a noleggio o gli yacht commerciali.
In queste condizioni, in termini di calcolo, le imposte si applicano al valore delle merci importate, maggiorato dell’importo dei dazi doganali dovuti e delle spese di pagamento, fino al luogo di destinazione all’interno dell’UE.
L’imposta IVA è verificata mediante una fattura doganale emessa dagli uffici doganali.
Il contenuto di questo articolo ha lo scopo di fornire una guida generale all’argomento. Dovrebbe essere cercata una consulenza specialistasulle tue circostanze specifiche.